Responsabilità civile dei medici e coperture assicurative durante l’emergenza Covid-19

Nei primi mesi del 2020, nel pieno dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19, è stato necessario portare l’attenzione sulle tutele assicurative e sulla responsabilità civile del personale e delle strutture sanitarie, operanti in una situazione di assoluta emergenza. Per la loro tutela, AIBA si è innanzitutto rivolta alle Compagnie, al fine di stimolarle a garantire, anche in deroga alle disposizioni specifiche del codice civile, la piena efficacia delle coperture assicurative per le strutture e gli esercenti anche alla luce delle modifiche organizzative imposte dalla gestione dell’emergenza pandemica. Contestualmente è stata inviata una proposta di legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per limitare temporaneamente la responsabilità civile alle sole condotte dolose.

Restringere l’applicazione delle esclusioni dalle coperture

Tutto il Servizio Sanitario Nazionale stava compiendo uno sforzo straordinario a tutela della salute pubblica, per curare i pazienti affetti da Covid-19 e cercare di bloccare la diffusione del virus. Nei momenti più drammatici della crisi, medici, operatori della sanità e direzioni strategiche sono ridotti allo stremo delle loro forze pur di provare ad arginare un fenomeno di portata epocale, operando in un costante stato emergenziale, in cui era impossibile rispondere a tutti i criteri normalmente assicurati nella pratica medico-sanitaria.

Era quindi fondamentale importante che il perdurante stato emergenziale in cui stavano operando strutture ed esercenti la professione sanitaria non venisse considerato come un fattore di ‘aggravamento del rischio’ dalle Compagnie. Diversamente, si sarebbe raggiunto il poco auspicabile risultato di escludere dalle coperture assicurative tutte le condotte professionali svolte durante questa terribile crisii, prenalizzando  così proprio i soggetti e le strutture che più contribuiscono al contenimento e alla risoluzione della pandemia.

Proposta di legge per limitare temporaneamente la responsabilità civile di medici e strutture

La pressione cui è stato sottoposto il sistema sanitario – con gli ospedali in crisi a causa delle terapie intensive oltre la capienza massima e una domanda in continua e drammatica crescita – ha reso necessarie alcune misure, anche drastiche, come l’adozione di soluzioni logistiche insolite e procedure di acquisto di dispositivi e macchinari essenziali semplificate. L’elevato e crescente numero di casi che necessitano ospedalizzazione ha determinato una insufficienza del  personale sanitario, in particolare quello medico e infermieristico, impiegato anche in funzioni differenti dalla propria specializzazione o ancor prima di aver conseguito la specializzazione per effetto del DL Covid “Cura Italia”.

Questo scenario, nell’attuale contesto normativo circa la responsabilità civile di personale e strutture sanitarie, ha immediatamente fatto presagire il rischio concreto di un’incontrollabile crescita di contenziosi che avrebbero travolto il sistema sanitario, con inevitabili impatti su quello giudiziario, oltre a quello assicurativo, ove presente.

La proposta avanzata da AIBA nasce dalla volontà di contribuire a ristabilire il punto di equilibrio tra la responsabilità e la necessità di consentire al professionista e alle strutture di affrontare con coraggio, e senza timori, le sfide connesse agli incarichi più difficili, e perciò stesso forieri di rischi di insuccesso. In concreto, si proponeva di sancire straordinariamente che, per tutto il tempo di durata dello stato d’emergenza epidemiologica da COVID-19, la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria e delle strutture sanitarie, pubbliche e private, venisse limitata alle sole condotte dolose. La soluzione proposta non avrebbe comportato alcuna spesa pubblica aggiuntiva, trattandosi di una mera modifica normativa.

Lo Scudo penale del dl 44/2021

Ad Aprile 2021 è entrato in vigore il disegno di legge 44/2021, poi convertito in legge con la l. 76/2021, che al suo interno reca importanti misure per il contenimento dell’epidemia, tra cui il cosiddetto “Scudo penale” per medici e professionisti sanitari, durante l’emergenza Covid (Artt.3-3bis).

In particolare, con un unico comma l’articolo 3, rubricato “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2”, escludea la punibilità in relazione sia all’omicidio colposo sia alle lesioni personali colpose conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti-Covid avvenuta durante la campagna vaccinale straordinaria. Tale esclusione è pacifica, recita il testo, “[…] quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.”

Nella conversione in legge del decreto è stato però aggiunto l’articolo 3bis, che ha introdotto il vero e proprio “scudo”. È questa disposizione che estende la non punibilità, sia in relazione all’omicidio colposo sia in relazione alle lesioni personali colpose, durante la fase di emergenza epidemiologica, anche a tutti i fatti “[…] commessi nell’esercizio di una professione sanitaria “. L’importante è che questi fatti siano connessi alla situazione di emergenza. Rimane però fuori dallo scudo la colpa grave.

Il Presidente di AIBA Luca Franzi, intervistato a riguardo da Il Sole24Ore, ha commentato: “La nuova norma va nella direzione auspicata da AIBa per quanto riguarda la responsabilità civile dei professionisti e delle strutture sanitarie, ma non esclude margini interpretativi circa la sussistenza della colpa grave. In tal modo si potrebbe correre il rischio di non garantire la piena tutela dei medici, delle organizzazioni e di tutti coloro che si sono trovati a dover operare in situazioni impreviste e impevenibili a causa della pandemia di Corona Virus”