Lo Statuto

Lo Statuto racchiude le regole fondamentali per il funzionamento di AIBA e dei suoi Organi e la mission dell’Associazione.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA
Art. 1 - Denominazione e sede

1.1) È costituita in conformità alle leggi vigenti l'”ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI”, denominata in forma abbreviata “AIBA”, con sede in Roma.

1.2) Il cambio di indirizzo è di competenza dell’Assemblea dei soci e non richiede modificazioni dell’atto costitutivo.

1.3) Con delibera del Consiglio Direttivo, possono costituirsi altrove sedi secondarie ed uffici e possono altresì costituirsi delegazioni regionali.

1.4) L’Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni è l’unica proprietaria del nome e della sigla AIBA, nonché del segno raffigurativo che contraddistingue l’emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli Associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dall’Associazione.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

2.1) L’Associazione non persegue scopi politici, né religiosi né di lucro.

2.2) L’Associazione ha per scopo:
a) rappresentare e tutelare gli Associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli Associati;
b) incoraggiare e favorire lo studio, l’approfondimento e la soluzione di problemi assicurativi in genere; eventualmente organizzare corsi di formazione e/o qualificazione professionale;
c) fornire agli Associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;
d) svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell’interesse degli Associati, compresa l’organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente sia indirettamente attraverso società all’uopo costituite;
e) redigere ed aggiornare il Codice deontologico e le Norme di autoregolamentazione.

Art. 3 - Durata

3.1) L’Associazione ha durata indeterminata, fatto salvo lo scioglimento nei casi di cui al successivo articolo 33.

(Omissis)

Statuto AIBA

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