Le seguenti norme sono da considerarsi integrative e complementari rispetto alle norme del Codice deontologico dal quale derivano il carattere cogente e le sanzioni. Esse tuttavia possono essere oggetto di variazioni, sia per aggiunta di ulteriori norme, sia a causa di mutamenti nella prassi, negli usi e nella disciplina legislativa nazionale e/o internazionale dell’attività del broker.
INCARICO DI BROKERAGGIO
I rapporti tra i Broker e i loro clienti saranno espressione della libera volontà delle parti e soggetti alle norme da essi stabilite e alla durata da essi concordata.
I rapporti fra Broker e cliente saranno di norma regolati per iscritto da un incarico formale di brokeraggio in relazione sia a singoli contratti, sia alle singole linee di rischio che alla globalità del portafoglio.
PASSAGGI DI PORTAFOGLIO
1. Nel caso di passaggio dell’incarico da un Broker associato ad un altro Broker associato, il Broker subentrante deve darne comunicazione al Broker cessante tempestivamente e comunque entro quindici giorni dall’assunzione dell’incarico.
2. A. Ai fini dell’attribuzione delle sole provvigioni ai due Broker associati che si succedono nella gestione del portafoglio del cliente entro i primi due anni dall’assunzione del primo incarico da parte del Broker cessante in relazione ad ogni contratto o singola linea di rischio, ci si atterrà ai sottoindicati criteri.
Si precisa che, in caso di incarichi di durata annuale, o di diversa durata infrabiennale, la tutela degli Associati sarà relativa solo a tale durata.
Si precisa altresì che, in ipotesi di violazione dei termini di disdetta contrattuale da parte del cliente, la tutela del Broker cessante si estenderà alle provvigioni che ricadano nel periodo di 60 giorni dalla ricezione della disdetta.
Si precisa infine che, se il rapporto tra Broker associato e cliente si risolve ed al primo subentri un altro intermediario, la tutela sui passaggi di portafoglio inizierà nuovamente a decorrere dall’assunzione da parte del broker associato di un nuovo incarico da parte dello stesso cliente, anche se inerente le medesime linee di rischio del primo incarico.
B. Competono al Broker associato cessante, salvo diversi accordi con il Broker associato entrante:
(i). le provvigioni che sarebbero maturate sui contratti conclusi o sui con tratti in corso la cui data di rinnovo o di proroga cada entro i termini sopra indicati al comma 2 A);
(ii). le provvigioni che sarebbero maturate in relazione ai contratti poliennali in corso, limitatamente ai premi la cui scadenza cada entro i termini sopra indicati al comma 2 A);
(iii). le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati e/o proroghe che non comportino novazione, da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.
Ai fini di quanto indicato ai punti (i) e (ii) in caso di polizze la cui rata annuale scada lo stesso giorno in cui scade l’incarico del Broker cessante, purché tale scadenza ricada nei termini sopra indicati al comma 2 A), le provvigioni spettano al Broker subentrante salvo quanto previsto al comma 2 C) in tema di enti pubblici.
Spettano comunque al Broker cessante, con incarico scritto a tempo indeterminato disdicibile ad nutum senza preavviso, le provvigioni relative ai premi scadenti nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della disdetta dell’incarico da parte del cliente.
Spettano comunque al Broker cessante senza incarico scritto le provvigioni relative ai premi che scadono entro trenta giorni dalla ricezione della prima tra le comunicazioni effettuate da parte del cliente, del broker subentrante o della compagnia di assicurazione.
C. In caso di rapporti con enti pubblici con polizze scadenti lo stesso giorno in cui scade l’incarico al Broker cessante, le provvigioni, in misura del cinquanta per cento, spettano al Broker cessante solo ove lo stesso sia in grado di dimostrare che il rinnovo sia frutto della sua attività. In tal caso il rimanente cinquanta per cento spetta al Broker subentrante.
3. Nel periodo compreso fra la disdetta al Broker cessante e la scadenza del suo incarico, il Broker subentrante potrà avere contatti con gli assicuratori e potrà anche concludere affari e dovrà retrocedere al Broker cessante le provvigioni nella misura prevista all’art. 2.
4. La “clausola Broker” eventualmente riportata nelle polizze oggetto del passaggio di portafoglio può essere modificata su richiesta del cliente, dalla data di decorrenza dell’incarico del Broker subentrante, senza il consenso del Broker cessante.
5. Qualora l’incarico preveda la gestione dei sinistri, detta gestione passerà al Broker subentrante con effetto dalla scadenza contrattuale dell’incarico del Broker cessante, salvo diverso accordo scritto tra le parti o salva diversa espressa indicazione del cliente. Il Broker cessante dovrà mettere a disposizione del Broker subentrante tutta la relativa documentazione in suo possesso.
Nell’ottica della tutela dell’interesse del cliente, le operazioni che ragionevolmente non possano essere svolte con la necessaria efficacia dal Broker subentrante con le Compagnie interessate, dovranno essere svolte dal Broker cessante, qualora richiesto dal cliente stesso in base ad un incarico esplicito e limitato alla gestione ed esecuzione di tali operazioni:
• fino alla prima scadenza annua delle polizze di cui il Broker cessante ha incassato il premio anticipato;
• fino al momento in cui le polizze menzionate al punto precedente non siano trasferite a diverso intermediario, se il trasferimento è anteriore alla prima scadenza annua.
6. In caso di mancato accordo tra gli Associati sulla competenza e/o la quantificazione delle sole provvigioni conseguenti ad un passaggio di portafoglio, fermo restando che AIBA è dotata di una procedura di conciliazione libera ed aperta volta a favorire il componimento delle potenziali controversie, e fermo restando che le norme relative ai passaggi di portafoglio sono istituite per la tutela degli Associati nel periodo sopra indicato all’art. 2 gli stessi Associati dovranno risolvere le controversie tra loro secondo quanto segue:
– per controversie relative a provvigioni del periodo di incarico indicato all’art. 2 e di valore inferiore od uguale ad euro 15.000 l’Associato dovrà richiedere il parere al Collegio dei Probiviri di AIBA e il parere dei Probiviri sarà vincolante per gli Associati; in alternativa, gli Associati, in accordo fra loro, potranno deferire la controversia ad Arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e con applicazione delle Norme di autoregolamentazione Aiba, e la decisione sarà vincolante per gli Associati;
– per controversie relative a provvigioni del periodo indicato all’art. 2 e di valore superiore ad euro 15.000 o di valore indeterminabile, l’Associato dovrà deferire la controversia ad Arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e con applicazione delle Norme di autoregolamentazione Aiba, e la decisione sarà vincolante per gli Associati; in alternativa gli Associati, in accordo fra loro, potranno richiedere il parere al Collegio dei Probiviri di AIBA e il parere dei Probiviri sarà vincolante per gli Associati.
Ai fini della determinazione del valore della controversia si farà riferimento all’indicazione del valore della domanda come indicata dal richiedente.
In caso di mancata indicazione di valore lo stesso si intenderà indeterminato. L’Associato dovrà necessariamente, in caso di richiesta di parere al Collegio dei Probiviri:
– dichiarare e documentare l’ammontare delle provvigioni che, a suo avviso, avrebbe diritto di percepire;
– motivare le ragioni della sua richiesta e provare di avere tentato di risolvere bonariamente la controversia con l’altro Associato.
In caso di controversie rimesse alla competenza del Collegio dei Probiviri (sia essa volontaria od obbligatoria), i due Broker Associati interessati nella vertenza saranno tenuti ad attenersi al parere espresso dal Collegio dei Probiviri, ai sensi dello Statuto dell’Associazione da ritenersi vincolante per gli Associati.
Qualora il parere non possa essere formulato in base all’applicazione dei criteri stabiliti dal presente Codice di autoregolamentazione, il Collegio dei Probiviri, nella definizione del suo parere, potrà pronunciarsi secondo equità.
7. Norma transitoria:
le modifiche apportate al Codice deontologico e alle Norme di autoregolamentazione entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2022.
I passaggi di portafoglio intervenuti antecedentemente al 1 gennaio 2022 saranno regolati secondo le norme vigenti fino a tale data.
(Approvato dall’Assemblea del 2/12/1988; modificato dall’Assemblea del 15/6/1994, del 18/6/1997, del 28/6/2005, del 22/6/2010, del 20/6/2014 e del 24/6/2021).