Regolamento Delegazioni

Il regolamento che definisce l’organizzazione delle Delegazioni Regionali e le modalità con cui svolgono la loro attività, in modo conforme alla mission e allo Statuto di AIBA.

Regolamento Delegazioni Regionali
1.

Gli Associati che fanno parte della Delegazione Regionale possono riunirsi in Assemblee Regionali. Tali Assemblee sono convocate dal Delegato Regionale con le stesse modalità previste dall’art. 19 dello Statuto.

Delle convocazioni e del relativo ordine del giorno deve essere inviata, negli stessi termini, copia alla Segreteria Generale dell’Associazione.

Le Assemblee Regionali sono valide se risultano presenti direttamente o per delega almeno un terzo degli aventi diritto. Nel caso di Delegazioni formate da più di cento Associati il limite citato è ridotto ad un decimo. Le deleghe possono essere conferite solo ad altri Associati della medesima delegazione. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni associato.

L’Associato può essere rappresentato esclusivamente da una delle persone autorizzate a rappresentarlo indicate nella comunicazione agli atti della Segreteria Generale. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

La Delegazione Regionale riunita in Assemblea validamente convocata e costituita può approvare, a semplice maggioranza, mozioni da presentare al Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, alla Giunta Esecutiva.

La Delegazione Regionale non può comunque assumere in sedi esterne all’AIBA posizioni diverse da quelle associative.

2.

La Delegazione Regionale riunita in Assemblea procede nei tre mesi che precedono l’elezione del Consiglio direttivo e della Giunta all’elezione di un Delegato Regionale scelto tra gli Associati della Delegazione. Le candidature relative possono essere presentate, senza formalità, anche in sede di Assemblea Regionale.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto se questo è richiesto da almeno 1/3 dei presenti.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

3.

Il Delegato Regionale presiede le riunioni della Delegazione Regionale e la rappresenta nei rapporti con gli organi dell’Associazione.

In assenza del Delegato Regionale in carica, la riunione della Delegazione Regionale sarà presieduta dal più anziano di età dei Componenti del Consiglio Direttivo presenti, in quanto appartenente alla Delegazione stessa, in mancanza di questo dal più anziano presente.

In tutti i casi di assenza o impedimento del Delegato Regionale, le convocazioni saranno fatte dal Presidente dell’Associazione o dal Segretario Generale a suo nome. In ogni caso sia la Giunta Esecutiva sia il Consiglio Direttivo hanno la facoltà di convocare riunioni delle Delegazioni Regionali ed i componenti della Giunta hanno sempre la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Delegazioni stesse.

4.

La Segreteria Generale è autorizzata ad effettuare il rimborso delle spese sostenute dal Delegato Regionale per la gestione organizzativa della Delegazione dietro presentazione di valida documentazione e fino ad un importo massimo corrispondente al 3% delle quote associative riferite agli Associati della delegazione ed effettivamente versate.

Il limite vale per esercizio e può essere superato solo in caso di comprovata necessità previa autorizzazione della Giunta.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di variare od integrare il presente regolamento e solo ad esso è demandata ogni questione interpretativa delle presenti norme.